Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016 è possibile utilizzare tre forme di accesso agli atti ed alle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione:
- Accesso documentale, è il tradizionale accesso agli atti, previsto dall'art.22 della legge 241/90, che permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
- Accesso civico, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia obbligatoria.
- Accesso generalizzato, è il diritto di chiunque ad accedere ai documenti, alle informazioni o ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Con deliberazione n.29 del19 dicembre 2019 [1], il Consiglio camerale ha ritenuto opportuno unificare in un unico regolamento la disciplina delle diverse forme di accesso (documentale, civico e generalizzato), al fine di evitare incoerenze e sovrapposizioni, fornire un quadro organico e coordinato della materia, e soprattutto evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.