Con il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 97 dell'11.4.2020, sono state disposte, all'art.2, nuove misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Tale provvedimento produce effetti dal 14 aprile ffino al prossimo 3 maggio 2020. Dal 14 aprile peraltro cessa l’efficacia del precedente DPCM 22 marzo 2020.
Ecco in sintesi le principali disposizioni:
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Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, attraverso i codici ATECO, nell'Allegato 3 al D.P.C.M. 10.4.2020. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
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Per le attività consentite, i cui codici ATECO rientrano nell'Allegato 3, non è necessario compiere alcun adempimento formale.
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Sono consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al citato Allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Nella comunicazione devono essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
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Analoga comunicazione deve essere presentata per gli impianti a ciclo produttivo continuo, presenti in questo territorio provinciale, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall'interruzione dell'attività.
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Le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
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L'impresa, sulla base della comunicazione resa, può continuare a svolgere la relativa attività. La Prefettura, sentito il Presidente della Regione, può sospendere l'attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni dichiarate per le diverse situazioni.
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Le ditte che hanno già reso le comunicazioni di cui al DPCM 22.3.2020 non devono ripetere analoga comunicazione e possono continuare l’attività.
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Per le attività produttive sospese, la preventiva comunicazione al Prefetto è richiesta al fine di consentire l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione ovvero la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo pec protocollo.prefar@pec.interno.it
I modelli, predisposti per le diverse tipologie di comunicazioni,sono scaricabili anche sul sito internet della Prefettura www.prefettura.it/arezzo.
Il Presidente della Giunta Regionale ha emesso l 'ordinanza regionale n. 33 del 13 aprile 2020 (pdf) dove stabilisce ulteriori misure che le attività commerciali devono adottare per poter aprire ed evitare un rischio di aggravio della situazione epidemiologica.