Emergenza Covid 19: Informazioni utili per le imprese

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM del 24 ottobre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che sostituiscono il DPCM del 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal il DPCM del 18 ottobre 2020. Le disposizioni del decreto si applicano dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. In relazione alle principali novità contemplate dal provvedimento si rimanda altresì alla Circolare del Ministero dell'Interno, Ufficio di gabinetto, del 27 ottobre 2020, in cui sono fornite indicazioni applicative ed elementi di chiarimento.

Tra le misure di interesse per il sistema delle imprese e dei professionisti:

  • obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto (con alcune eccezioni) e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti. Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità

  • obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (salve alcune eccezioni)

  • può essere disposta la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, dopo le 21, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

  • obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

  • invariate e prioritarie anche le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio come l'igiene costante e accurata delle mani

  • sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento

  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, terme (ad eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi

  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

  • sospesi gli spettacoli aperti al pubblico teatri, sale da concerto, cinema e in altri spazi anche all'aperto

  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose

  • sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza

  • vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

  • possibili le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti

  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi

  • attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentite dalle ore 5 alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, consentita fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

  • continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

  • aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

  • consentite le attività dei servizi alla persona a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020

  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

  • alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

  • chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti

  • consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; l'accesso dei fornitori esterni; le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza

  • Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti

  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata

  • previsti obblighi per i vettori e gli armatori

  • attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto dai protocolli di settore

  • specifiche disposizioni sono dettate in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

  • tutte le attività produttive industriali e commerciali (salvo quanto previsto dall'art. 1 del DPCM: distanza interpersonale, mascherine, divieto assembramento e specifiche disposizioni di settore) rispettano i contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nel settore del trasporto e della logistica

  • fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati

  • previste anche limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

  • fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

Il Governo, con Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Sono prorogati, al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19 stabiliti dal decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020. È prorogata inoltre al 31 dicembre 2020 l'operatività di specifiche disposizioni connesse all'emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020: decreto legge 30 luglio 2020, n.83 (convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124), decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modifiche dalla Legge 14 luglio 2020 n.74 , decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modifiche dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35.

 

E'  inoltre operativo e costantemente aggiornato il  Portale RipartireImpresa, realizzato da Unioncamere, in collaborazione con InfoCamere e tutte le Camere di Commercio italiane..

La piattaforma online  è stata creata per aiutare gli imprenditori ad orientarsi  nei  provvedimenti, nazionali e regionali, diretti al contenimento della diffusione del virus.

Il portale dedica particolare attenzione alle opportunità di sostegno economico: selezionando l’attività svolta e la regione in cui viene esercitata, è possibile prendere visione delle misure di principale interesse, ottenendo informazioni puntuali e sintetiche su diversi aspetti fondamentali della normativa in vigore. Oltre alla possibilità di operare, infatti, l’impresa potrà conoscere rapidamente quali sono le modalità di accesso negli impianti e nei locali di lavoro consentite, gli obblighi di pulizia e sanificazione dell’impresa, quelli inerenti l’organizzazione aziendale o la sorveglianza sanitaria sui dipendenti.

Inoltre, dalla pagina di accoglienza si accede rapidamente alle informazioni più utili, ai documenti e ai servizi di assistenza che grandi istituzioni e organizzazioni imprenditoriali pubblicano sul web.
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L'iniziativa è finalizzata alla conoscenza dei provvedimenti e delle misure di sostegno economico per le imprese e non si sostituisce alle informazioni definite dalle Amministrazioni responsabili.

 

Ultima modifica: Venerdì 30 Ottobre 2020