Normative

In questa sezione sono presenti tutte le normative delle quali la conoscenza e il rispetto sono indispensabili, per tutte quelle imprese che intendono accedere alla concessione di contributi e di patrocini erogati della Camera di Commercio.

Sono altresì presenti il relativo regolamento camerale con l’apposita modulistica.

 

In particolare, poniamo alla vostra attenzione i commi 125-129 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, i quali disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori:

 

125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti  di  cui
al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti  internet
o analoghi portali digitali, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  le
informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi
di natura corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli  stessi
effettivamente erogati nell'esercizio  finanziario  precedente  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui  all'articolo
2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma
si applica: 
    a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio  1986,
n. 349; 
    b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206; 
    c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; 
    d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli
stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo
2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio
di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi  e  le
informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi
di natura corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli  stessi
effettivamente  erogati  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il  bilancio  ai  sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti
alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al
primo periodo mediante pubblicazione delle  medesime  informazioni  e
importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su  propri  siti  internet,
secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in  mancanza
di  questi  ultimi,  sui  portali  digitali  delle  associazioni   di
categoria di appartenenza. 
  125-ter. A  partire  dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli
obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari
all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000
euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi
di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il
trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione  e  al
pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  la
sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti
eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma  sono  irrogate  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  hanno  erogato  il  beneficio
oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente
per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in  quanto
compatibile. 
  125-quater.  Qualora  i  soggetti  eroganti  sovvenzioni,  sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria  di  cui  ai  commi  125  e
125-bis  siano  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed   abbiano
adempiuto agli obblighi di pubblicazione  previsti  dall'articolo  26
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le  somme  di  cui  al
comma 125-ter sono versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli
degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni  originariamente
competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al
primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le
somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnate  al  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1,  comma  386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  125-quinquies. Per gli aiuti  di  Stato  e  gli  aiuti  de  minimis
contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui
all'articolo  52  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   la
registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente
pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della
relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione
posti a carico dei  soggetti  di  cui  ai  commi  125  e  125-bis,  a
condizione che venga  dichiarata  l'esistenza  di  aiuti  oggetto  di
obbligo di pubblicazione nell'ambito  del  Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  non
tenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di
categoria di appartenenza. 
  125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d),
sono altresi' tenute a pubblicare  trimestralmente  nei  propri  siti
internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate
somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di
integrazione, assistenza e protezione sociale.

 

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o
di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni  dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali,
nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di  tale
obbligo si  applica  una  sanzione  amministrativa  pari  alle  somme
erogate. 

 

127. Al fine  di  evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non
rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis  e
126 non si applica ove l'importo monetario di  sovvenzioni,  sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente  erogati  al
soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000  euro  nel  periodo
considerato.

 

128. All'articolo 26, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ove  i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla
stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di
persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo.».

 

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125  a
128 le amministrazioni, gli enti e le societa'  di  cui  ai  predetti
commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ultima modifica: Martedì 6 Aprile 2021