OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA - LEGGE 30 DICEMBRE 2024, n. 207 - INDICAZIONI OPERATIVE
L’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), vigente dal 1/1/2025, ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
Pertanto l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Imprese soggette all’obbligo
La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria:
Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandata semplice
Società di capitali (srl, spa, sapa, società consortili, società di mutuo soccorso, società cooperative)
STP, Società tra avvocati
Non sono pertanto soggetti all’obbligo della comunicazione: Consorzi, Reti di imprese
Si applica inoltre:
- Alle società costituite a decorrere dalla data del 1.1.2025
- Alle società già costituite ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 1.1.2025
Soggetti obbligati
Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione
Amministratori / liquidatori
Termine
Nessun termine
PEC da indicare
Gli amministratori possono indicare quale domicilio digitale
- PEC della società
- Proprio indirizzo PEC (Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC)
Decorrenza dell’obbligo
- Neo imprese
La comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della società nel registro imprese
- Imprese già costituite:
La comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore
Diritti di segreteria e imposta di bollo
- Domanda di iscrizione/variazione del solo domicilio digitale degli amministratori
Diritto di segreteria ESENTE
Imposta di bollo in base alla forma giuridica
- Domanda di iscrizione/variazione del domicilio digitale degli amministratori presentata con una domanda di iscrizione/ deposito di un atto (ad esempio nomina o rinnovo dell’organo amministrativo)
Diritto di segreteria e imposta di bollo dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento
AVVERTENZE
Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.
Nel caso in cui la domanda non venga integrata con l’indicazione nel modello di domanda dell’indirizzo PEC degli amministratori si provvederà al rifiuto