Proroga dei termini di sospensione dei protesti

Proroga dei termini di sospensione dei protesti fino al 30 settembre 2021

L'art. 13 del D.L. 73/2021, noto come decreto sostegni bis, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali",  convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito disposta in precedenza, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, sino al 30 settembre 2021.

I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

Ultima modifica: Mercoledì 4 Agosto 2021