Sanzioni disciplinari agenti affari in mediazione

Il Procedimento disciplinare nei confronti degli Agenti di affari in mediazione

Il procedimento disciplinare nei confronti degli agenti di affari in mediazioni è regolato dagli artt. 18 e segg. del DM 452/1990, di attuazione della Legge 39/1989 sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione e dall’art. 8 del DM 26 Ottobre 2011 Ministero Sviluppo Economico.

Sanzioni disciplinari

L’agente che violi i suoi doveri e venga meno a qualcuno degli obblighi imposti dalla legge per la sua attività, in base alla gravità della violazione,  è sottoposto ad una delle seguenti sanzioni disciplinari, come previsto dagli artt. 18 e seguenti del DM n. 452/1990 e dall’art. 8 del DM 26/10/2011 Ministero Sviluppo Economico:

  • Sospensione dell’esercizio dell’attività (per un periodo non superiore a 6 mesi)
  • Inibizione all’esercizio dell’attività e cancellazione dell’attività dal Registro delle Imprese
  • Inibizione perpetua all’esercizio dell’attività

I provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali sono annotati ed iscritti per estratto nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) come previsto dall’art. 9 comma 1 del Decreto Ministeriale 26/10/2011.

Come si svolge il procedimento

Per verificare se sussistono i presupposti per avviare il procedimento disciplinare – d’ufficio o su segnalazione di terzi – il Servizio Regolazione del Mercato territorialmente competente istruisce la pratica, volta ad una prima verifica di eventuali violazioni.

Una volta predisposto il fascicolo a cura degli uffici competenti, la documentazione passa all’esame del Dirigente di Area, il quale, esaminati gli atti, qualora ritenga che sussistano i presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, dispone che ne venga data comunicazione all’agente di affari in mediazione.

L’agente ha diritto, nel termine di gg. 30 dalla notizia dell’avvio del procedimento, di presentare memorie a difesa e di prendere visione degli atti del procedimento, anche per il tramite di un legale.

Successivamente il mediatore immobiliare viene convocato per una audizione personale, alla quale può partecipare accompagnato dal proprio legale.

La decisione sul procedimento, assunta con Determinazione Dirigenziale, deve essere motivata. Avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico, da promuoversi entro 30 gg. Dalla notifica del provvedimento.

L’eventuale ricorso ha effetto sospensivo sulla sanzione disciplinare applicata.

Termini del procedimento

Il procedimento disciplinare si conclude – con la comunicazione di archiviazione o con l’adozione del provvedimento sanzionatorio - entro 120 giorni dalla notificazione della prima contestazione al mediatore.

Il termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni se ciò è ritenuto utile od opportuno dal Dirigente competente ed è sospeso durante il periodo feriale (dal 1° Agosto al 15 Settembre).

Modalità di segnalazione da parte di terzi

Chiunque, soggetto pubblico o privato, ritenga di essere venuto a conoscenza di un fatto avente rilevanza disciplinare per un agente d’affari in mediazione può presentare alla Camera di Commercio di Arezzo – Siena una segnalazione/esposto debitamente circostanziata e documentata. 

Non sarà dato alcun seguito e non saranno prese in considerazione segnalazioni che dovessero pervenire in forma anonima. 

 

Ultima modifica: Venerdì 3 Settembre 2021