Se il pagamento in misura ridotta non sarà effettuato entro il termine di 60
giorni dalla notifica, il verbale di accertamento sarà trasmesso al Servizio
Regolazione del Mercato U.O Sanzioni che, se ne ricorrono le condizioni,
provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di
pagamento. Allo stesso Servizio il destinatario dell’accertamento può far
pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione
del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
Prescrizione della Sanzione
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive
nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28
legge n. 689/81).
Annullamento dei Verbali di Accertamento in Autotutela
Il Soggetto interessato può presentare motivata istanza di annullamento per
erroneo accertamento, in questo caso l’ufficio, verificata la sussistenza delle
condizioni, annulla il verbale dando comunicazione del provvedimento all’impresa.
Rimborsi
Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello
dovuto, è possibile chiederne il rimborso alla Camera di Commercio.
Accertamento sanzioni Registro delle imprese,
REA e Artigianato
Tel.: 0575 303836 – (dalle 12.00 alle 13.00)
Email:
Per informazioni su verbali ricevuti: accertamento.sanzioni@as.camcom.it
(indicare un recapito telefonico)
Pec: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it