Sospensione dei termini per la risoluzione delle controversie - Arbitrato e Mediazione

Per effetto dell'art. 83/20° comma del DL 17.03.2020 n. 18, fino al 15.04.2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Sono altresì sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.  Questo con particolare riferimento ai procedimenti che rientrano nella condizione di procedibilità e che sono stati promossi prima del 9/03 u.s. .Secondo le direttive impartite da UNIONCAMERE è' possibile tuttavia depositare le istanze utilizzando la PEC o la posta ordinaria; se le parti concordano sulla volontà di proseguire, la procedura può essere avviata e conclusa a patto che gli incontri avvengano a distanza utilizzando le tecnologie disponibili. In alternativa si effettua il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile (vale anche in materia di telecomunicazioni e di energia elettrica/gas. La sospensione non si applica invece alla mediazione volontaria, che potrà essere gestita nel rispetto delle indicazioni di sicurezza di cui sopra. Per ciò che concerne le procedure arbitrali vale la stessa sospensione dei termini per le procedure in corso, salva la facoltà di parti e trible arb.le di stabilire diversamente in stretta osservanza delle indicazioni a garanzia della sicurezza. Le nuove domande di arbitrato potranno essere depositate con le modalità sopra illustrate.

Ultima modifica: Giovedì 2 Aprile 2020