Mercoledì 20 Agosto 2025
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Infocamere segnala una campagna di phishing indirizzata verso alcune imprese, che utilizza al suo interno il nome di “InfoCamere” e delle “Camere di Commercio” (si veda un esempio in allegato).
Queste e-mail hanno per oggetto "Servizio RIIT – Ricevuta […]" o similari e invitano gli utenti ad autenticarsi su dei link che visivamente possono risultare simili alla URL di login del sistema camerale ma in realtà portano verso siti "malevoli" estranei al sistema.
Infocamere sta monitorando la situazione e procederà con la segnalazione all'autorità giudiziaria.
Informiamo tutti gli utenti che periodicamente, spesso in occasione dell'iscrizione al Registro delle Imprese o nel periodo di versamento del diritto annuale, vengono spediti, per PEC o Posta ordinaria, alle imprese delle richieste di aggiornamento dei dati anagrafici o dei bollettini di pagamento ingannevoli con diciture che possono far credere di essere stati inviati dalla Camera di Commercio o con frasi che possono richiamare un generico obbligo di pagamento per iscrizioni a registri e elenchi. .
Ricordiamo che il diritto annuale, tributo che le imprese iscritte al Registro delle Imprese pagano annualmente, può essere pagato telematicamente tramite la nuova piattaforma online PagoPA oppure versato tramite il modello per il pagamento delle imposte sui redditi F24 e non tramite bonifico bancario o bollettino postale. Il termine per questo pagamento coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha considerato queste iniziative come PUBBLICITÀ INGANNEVOLE in quanto chi le organizza non è in alcun modo collegato alle Camere di Commercio e svolge attività di pubblicazione e vendita di riviste e fogli informativi per fini di lucro.
E' possibile scaricare dal sito AGCM il Vademecum anti-inganni "IO NON CI CASCO!" contro le indebite richieste di pagamento alle aziende.
Nel sito del Garante della Privacy sono inoltre disponibili le Raccomandazioni contro il phishing.
Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l'impianto con quello di nuova generazione (tachigrafo intelligente G2V2) entro il 31 dicembre 2024
Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha introdotto nuovi obblighi in merito al sistema tachigrafo digitale.
In particolare, chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione - Tachigrafo Intelligente G2V2 . Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:
• per i veicoli equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti la scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 31/12/2024
• per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione la scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è il 19/08/2025
• per i veicoli commerciali con peso massimo tra 2,5 e 3,5 tonnellate la sostituzione dovrà essere effettuata entro il 01/07/2026.
Agli obblighi di sostituzione del tachigrafo si aggiunge una disposizione generale che riguarda, invece, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione): l'obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).
Tale obbligo entra in vigore dal 31 dicembre 2024.
Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l'adeguamento) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.
Gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all'obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.
Non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente all'utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste.
Pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge
La nuova carta inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti.
Questo comporta che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.
Su richiesta dell'interessato, la Camera potrà già procedere con il rilascio di una nuova carta in modalità "rinnovo per modifica dati" che sarà ceduta dietro pagamento del diritto di segreteria vigente.
Si ricorda, inoltre, che l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.
Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l'Unione Europea, estenderà ai prodotti artigianali e industriali la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.
L’UIBM apre una sezione apposita per aggiornare circa i prossimi passi che condurranno alla piena operatività del Reg. (UE) 2023/2411.
E' stata predisposta dal Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura l'edizione aggiornata del "Vademecum sulle procedure di accesso ai benefici di legge per le vittime dell’estorsione e dell’usura, ai sensi delle Leggi n.108/1996 e n.44/1999" .
La finalità perseguita corrisponde all’esigenza di diffondere la conoscenza degli strumenti messi a disposizione dalle normative vigenti a beneficio di chi denuncia, al fine di garantire una maggiore e più efficace realizzazione del sistema solidaristico delineato dalle leggi n. 108/1996 e n. 44/1999.
Con la citata pubblicazione, si è inteso fornire, in particolare, una puntuale descrizione dei soggetti destinatari dei benefici economici; delle diverse tipologie degli interventi di sostegno; delle concrete modalità di presentazione dell’istanza e della relativa documentazione necessaria, nonché dare indicazioni sulla conseguente attività istruttoria e deliberativa degli organismi istituzionali preposti.
Il manuale in argomento, che intende offrire utili spunti di approfondimento, è aggiornato con le ultime modifiche legislative e con gli orientamenti interpretativi emersi nell’ambito delle sedute del Comitato di Solidarietà, con l’intento di rendere possibile la conoscenza, della consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza.
Il Vademecum è consultabile sulla pagina dedicata del sito del Ministero dell'Interno.