Domenica 9 Agosto 2026
Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina
Si avvisano gli utenti che è in atto una campagna di truffe digitali (phishing) che utilizza abusivamente i nomi delle Camere di Commercio, del Registro delle Imprese, di Infocamere, del Supporto Specialistico (SARI) con richieste ingannevoli volte a indurre in errore i destinatari e a sottrarre dati personali, credenziali di accesso e informazioni riservate.
Si ricorda che Camera di Commercio invia comunicazioni agli utenti e alle imprese esclusivamente tramite indirizzi e-mail e PEC direttamente riconducibili alla Camera.
Qualora riceviate un messaggio o una mail dubbia, si invita a:
• non cliccare su link o pulsanti contenuti in e-mail o messaggi di dubbia provenienza,
• non scaricare allegati sospetti,
• non fornire dati personali, finanziari o credenziali di accesso.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio, verificare sempre la fonte contattando direttamente la Camera di Commercio tramite i recapiti reperibili sul sito web ufficiale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2026 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 17 giugno 2026 del MASAF che modifica la disciplina dell’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini. La novità principale risiede nell’articolo 2, che consente a chi era stato cancellato d’ufficio ai sensi del precedente DM 7 ottobre 2021 di presentare un’istanza motivata di reiscrizione alla Regione, Provincia Autonoma o Camera di Commercio competente. Il termine perentorio per l’invio della domanda scade il 23 settembre 2026, pari a sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In caso di accoglimento dell’istanza, la cancellazione perde efficacia e l’esperto viene reinserito in elenco con decorrenza dalla sua prima iscrizione originaria. Il provvedimento aggiorna inoltre i criteri di permanenza quinquennale in elenco, richiedendo la partecipazione ad almeno cinque giornate di assaggio certificate da Capi Panel nel quinquennio, garantendo al contempo dieci giorni di preavviso all’interessato per presentare controdeduzioni prima di un’eventuale cancellazione d’ufficio
A partire dal 27 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo servizio (Provvedimento Prot. n. 563301/2025) che permette di integrare o correggere il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche già emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio, con data operazione successiva al 31 maggio 2023.
Con questo nuovo servizio — reso disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”, il cessionario/committente potrà integrare autonomamente il CUP mancante o correggere quello errato, senza modificare il documento originale e senza coinvolgere il fornitore. L’integrazione avverrà tramite una procedura guidata, con registrazione delle informazioni inserite e piena tracciabilità dell’operazione, consentendo di sanare anche situazioni pregresse (entro una certa data).
Di seguito la guida all’utilizzo del servizio di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche.
Con il Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026), sono stati differiti i termini per il versamento delle imposte sui redditi.Poiché il termine di pagamento del diritto annuale camerale è legato a quello delle imposte sui redditi, la proroga si applica automaticamente anche al versamento del diritto dovuto alla Camera di Commercio.
La misura interessa esclusivamente i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (I.S.A.), inclusi i soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi. I soggetti interessati potranno effettuare il versamento del diritto annuale 2026 secondo le seguenti modalità:
Entro il 20 luglio 2026: termine ultimo per il pagamento senza alcuna maggiorazione (rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno).
Dal 21 luglio al 20 agosto 2026: sarà possibile versare il diritto applicando una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
Si informano i cortesi utenti che, dal 1 maggio 2026, il rilascio delle carte tachigrafiche nelle sedi di Arezzo e di Siena è di competenza del Servizio Metrico della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.
È stata rilevata un'ondata di tentativi di truffa via email che mirano a colpire le imprese e i titolari di marchi. Queste comunicazioni ingannevoli non provengono in alcun modo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy né dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La truffa si presenta sotto forma di richieste di pagamento da effettuare tramite bonifico bancario verso conti correnti esteri (solitamente polacchi, slovacchi o tedeschi). Per rendere il tutto più credibile, i malintenzionati allegano un falso attestato di registrazione del marchio che utilizza impropriamente l'intestazione ufficiale del Ministero e riporta nomi e cognomi di dirigenti realmente in servizio presso il dicastero. Se ricevi una e-mail di questo tipo, è fondamentale analizzarla con attenzione prima di intraprendere qualsiasi azione:le comunicazioni ufficiali dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi arrivano esclusivamente da indirizzi con dominio @mise.gov.it oppure @mimit.gov.it. Qualsiasi altra estensione indica una richiesta falsa e soprattutto non si richiedono mai bonifici su conti esteri per queste pratiche.
Nel caso in cui dovessi ricevere uno di questi messaggi, sei invitato a informare immediatamente la linea diretta anticontraffazione inviando una copia della documentazione ricevuta all'indirizzo email: anticontraffazione@mise.gov.it .
Per ulteriori chiarimenti o per verificare lo stato della tua pratica, puoi anche rivolgerti direttamente al centro contatti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi scrivendo a: contactcenteruibm@mise.gov.it .
Domande a partire dal 23.03.2026 ore 12:00 e non oltre il 30.04.2026
Dal 1 gennaio 2026 per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali (cd. polizza catastrofali) di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole)
Il decreto Milleproroghe (DL 200/2025) ha differito al 31 marzo 2026 l'obbligo di stipula delle polizze catastrofali per specifiche categorie di micro e piccole imprese: attività di somministrazione alimenti/bevande, imprese turistico-ricettive, pesca e acquacoltura
La copertura è fondamentale per accedere a tutti i contributi e agevolazioni pubbliche, ivi compresi quelli promossi dalla Camera di Commercio Arezzo – Siena, pena l'esclusione.
A tal proposito il MiMIT ha attivato una FAQ per avere maggiori chiarimenti.
E’ in corso di emanazione il Decreto Ministeriale che autorizza l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026/2028, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993.
Nelle more della pubblicazione del suddetto Decreto, dal 1° gennaio 2026 le nuove imprese iscritte o annotate in corso d'anno, tenute al pagamento del diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, dovranno versare gli importi indicati nella tabella sottostante.
| Tipologia d'impresa | Sede (€) | Unità Locale (€) |
| Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti) iscritte o annotate nella sezione speciale | 44 | 9 |
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 100 | 20 |
| Consorzi, Cooperative, Società di persone (Snc, Sas), Società di capitali (Srl, Sapa, Spa, Soc. consortili a r.l. e p.a.) | 100 | 20 |
| Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero | - | 55 |
| Soggetti iscritti al REA | 15 | - |
| Società semplici non agricole | 100 | 20 |
| Società semplici agricole | 50 | 10 |
| Società di cui al comma 2 art. 16 D. Lgs. 96/2001 | 100 | 20 |
Nel provvedimento autorizzatorio saranno disciplinate le modalità di versamento degli importi a conguaglio dovuti dalle imprese che avranno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento.