Registro Imprese

Mercoledì 17 Maggio 2023

Avviso n. 2/2023 - Sede di Arezzo -Avvio procedimento di verifica dinamica permanenza requisiti attività agente e rappresentante di commercio

Si comunica che l’Ufficio del Registro Imprese – sede territoriale di Arezzo, ha dato avvio al procedimento di verifica dinamica per l'anno 2023  della permanenza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Decreto 26 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

 

Ultima modifica: Mercoledì 17 Maggio 2023
Mercoledì 10 Maggio 2023

Dal prossimo 1 giugno 2023 eliminata la Procura Speciale per le istanze al Registro delle Imprese

Si informa che dal 1 giugno 2023 l'Ufficio del Registro delle Imprese di Arezzo Siena non accetterà domande di iscrizione o deposito nel Registro Imprese cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente (cui è inoltre aggiunta la copia del documento di identità personale del sottoscrittore).

Dal 1 giugno 2023 il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell'atto da pubblicare dovrà quindi presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale.

Solo al fine di permettere agli imprenditori di munirsi della firma digitale, il Conservatore consentirà fino al 1 settembre 2023 l’invio delle sole istanze relative a imprese individuali e alle denunce REA con le modalità già in uso.

Resta inteso che gli intermediari continueranno a svolgere le importanti attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche, che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all’adempimento.

Resta anche confermato che continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, come già avviene attualmente, le pratiche che l’intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge su incarico dell’imprenditore (es. il commercialista, in quanto ‘incaricato’ e legittimato in base all’art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000).

Infine, i Notai potranno sottoscrivere qualsiasi tipo di pratica, anche riferita ad atti e fatti, per i quali il Notaio non sia obbligato al relativo deposito, senza la formalizzazione dell’incarico in una formale procura speciale, né alcuna dichiarazione esplicita di incarico in tal senso.

Si ricorda che i soggetti interessati potranno acquisire in tempo utile il dispositivo di firma digitale con le modalità qui riportate

Ultima modifica: Mercoledì 10 Maggio 2023
Martedì 2 Maggio 2023

E' online il Manuale operativo 2023 per il deposito bilanci al Registro Imprese

E' disponibile la Guida per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese,  manuale operativo per agevolare le imprese e i professionisti nell'adempimento di deposito del bilancio.  ( vers.27/02/2023)

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2023 è la versione "2018-11-04".

Ultima modifica: Mercoledì 10 Maggio 2023
Mercoledì 1 Febbraio 2023

Registro dei Titolari effettivi - Obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese

In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il d.lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) impone ai soggetti interessati l’obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese. A breve, dunque, con la pubblicazione dei decreti attuativi del D.M. 11 marzo 2022, n. 55 , sarà obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust.

La Titolarità effettiva delle imprese va comunicata attraverso l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese firmata digitalmente.

 

 Dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione. E' imminente la pubblicazioen dell'ultimo decreto. 

Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.

Nel caso di difficoltà nell’individuazione scatta il criterio del controllo cioè la titolarità è attribuita alle persone fisiche che hanno voti o influenza dominante in assemblea ordinaria.


Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale che può già da ora essere richiesta agli uffici della Camera..
Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini costituiti successivamente alla data di pubblicazione in G.U del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di piena operatività del sistema di comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge con l’applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 2630 c.c.
ID InfoCamere ha pubblicato nel proprio sito un articolo sull'argomento chiaro e utile ai fini di una maggiore comprensione per le imprese.
In vista del completamento dell'iter normativo, è stata predisposta una pagina in stile "coming soon page" al fine di informare sulla campagna della Titolarità Effettiva.
La coming soon page Titolare Effettivo attualmente contiene le informazioni relative a quanto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà protagonista di una graduale evoluzione ed integrazione di contenuti.
Questa pagina indica come comunicare il Titolare Effettivo, cioè tramite DIRE (strumento del Registro Imprese gratuito), o in alternativa tramite le altre soluzioni di mercato.

Ulteriori informazioni saranno fornite in base all’evoluzione dell’adozione dei decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico.

 

Ultima modifica: Venerdì 3 Febbraio 2023
Lunedì 9 Gennaio 2023

Ditte centenarie: riaperte le iscrizioni al Registro delle imprese storiche italiane

Sono di nuovo aperte fino al 31 maggio 2023 le iscrizioni al Registro delle Imprese storiche italiane.  Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, con lo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

Possono chiedere l’iscrizione al Registro le imprese di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle Imprese con una continuità di attività nello stesso settore merceologico da almeno 100 anni.

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2021 per le imprese che richiedono l’iscrizione nel 2022 (attività avviata almeno dal 1921) e al 31 dicembre 2022 per le imprese che richiederanno l’iscrizione nel 2023 (attività avviata almeno dal 1922).

Le imprese delle province di Arezzo e di Siena interessate a partecipare possono consultare l'avviso per la riapertura delle iscrizioni al Registro delle imprese storiche italiane 

Il termine di iscrizione per le imprese che hanno maturato i 100 anni di attività al 31 dicembre 2021 è il 20 dicembre 2022: https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche

Per informazioni. registro.imprese@as.camcom.it

Ultima modifica: Venerdì 20 Gennaio 2023
Lunedì 2 Gennaio 2023

Domicilio digitale: regolarizzazione per evitare l'attribuzione d'ufficio

 Il domicilio digitale (la PEC)  costituisce  prerequisito per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio. Tutte le imprese già iscritte al Registro, che non lo  hanno lo ancora comunicato, devono  regolarizzare la propria posizione con comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

Coloro che non adempiono all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore.

E' ancora possibile comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) , evitando il procedimento d'uffici. Successivamente  per le imprese  indempienti si provvederà al  rilascio d'ufficio dei domicili digitali con spese a carico degli inadempienti.

Nel caso di domicilio digitale non iscritto nel Registro Imprese è possibile utilizzare la procedura "pratiche semplici" per comunicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): la pratica è totalmente gratuita.

 

Link agli elenchi degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle società iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio  sottoposti alla cancellazione d’ufficio  .

Ultima modifica: Venerdì 20 Gennaio 2023