Domenica 7 Dicembre 2025
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Si comunica che il termine per l’utilizzo del servizio di Rettifica ATECO 2025 è stato prorogato. In considerazione degli elevati volumi di utilizzo e per agevolare le imprese, sarà possibile effettuare la modifica del codice ATECO assegnato automaticamente fino alla fine di marzo 2026. .
Dal 1° aprile 2025, infatti l’ISTAT ha introdotto la nuova classificazione delle attività economiche, ATECO 2025, un sistema più aggiornato e dettagliato rispetto al precedente (ATECO 2007/2022). La Camera di Commercio ha provveduto a una riclassificazione automatica dei codici per tutte le imprese.Il servizio di Rettifica ATECO 2025 è lo strumento attivato dal 15 aprile 2025 che permette alle imprese, gratuitamente, di modificare il codice ATECO assegnato automaticamente solo nei casi previsti dalla tabella di conversione ISTAT (relazione 1:N), scegliendo quello più rappresentativo della propria realtà aziendale.
Attenzione: Se l'impresa ritiene necessario aggiornare i codici ATECO anche presso l’Anagrafe tributaria, dovrà inviare l'apposito modello fiscale tramite una pratica di Comunicazione Unica.
Invitiamo le imprese interessate a verificare la propria posizione e ad approfittare di questo periodo di proroga per completare la rettifica.
L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (già modificato dalla legge di Bilancio 2025 con l’introduzione dell’obbligo di domicilio digitale per gli amministratori di società), sostituendo le parole «nonché agli amministratori» con le parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».
Conseguentemente dal 31/10/2025, l’obbligo di comunicare al Registro imprese il domicilio digitale (PEC) è esteso agli amministratori che assumono le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, o in mancanza, di Presidente del consiglio di amministrazione.
Società interessate
Società di capitali (srl, spa, sapa), anche consortili e società cooperative.
Alla luce della modifica operata dal D.L. 159/2025 l’obbligo non risulta più applicabile alle società di persone, alle società tra professionisti (se non costituite in forma di società di capitali), ai consorzi e alle Reti di imprese.
Soggetti obbligati
Gli amministratori di società di capitali o di cooperative obbligati a comunicare il domicilio digitale sono:
- l’amministratore unico
- l’amministratore/consigliere delegato (o in sua mancanza il Presidente del consiglio di amministrazione).
Non sono più soggetti all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse da quelle sopra indicate (ad esempio semplici consiglieri/amministratori o liquidatori).
Non sono, altresì, soggetti all’obbligo gli amministratori delle S.r.l. qualora, l'amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente oppure congiuntamente (art. 2475 co. 3)
Termine
Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore/consigliere delegato (o in sua mancanza, di Presidente del Consiglio di amministrazione), la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina (anche al momento della costituzione della società) che come conferma. In mancanza l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale. Nel caso in cui la domanda non venga regolarizzata nel termine assegnato, l’Ufficio provvederà al rifiuto della stessa.
Per le società già costituite e iscritte al 31/10/2025 i soggetti obbligati dovranno provvedere a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Domicilio digitale da indicare
Il domicilio digitale (PEC) non può coincidere con il domicilio digitale della società. Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Se la comunicazione o la variazione del domicilio digitale dell’amministratore è presentata con una domanda di iscrizione o deposito di un atto o fatto, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento di iscrizione di società o di iscrizione di nuove nomine o conferme/rinnovi alle cariche di amministratore unico, amministratore/consigliere delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
La sola comunicazione del domicilio digitale dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza – è invece esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, secondo le recenti indicazioni fornite dall AdE di Arezzo e di Siena.
La sola comunicazione del domicilio digitale per coloro che rivestono cariche diverse da amministratore unico, amministratore/consigliere delegato o Presidente del consiglio di amministrazione costituisce variazione di domicilio e pertanto il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento.
La richiesta di iscrizione del domicilio digitale da parte di soggetti non obbligati secondo le previsioni dell’art 13 del DL 159/2025 (ad esempio soci/amministratori di società di persone) rientra nelle normali istanze di iscrizione/variazione del domicilio digitale e sono, quindi, soggette al versamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo previste per le singole fattispecie.
Arezzo, 10 novembre 2025
Il Conservatore RI
Dal 30 settembre 2025 è possibile iscriversi nella nuova Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Imprese Culturali e Creative (ICC), istituita in attuazione della Legge n. 206/2023, che riconosce per la prima volta la cultura e la creatività come settori produttivi strategici per l’economia nazionale.
I decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 28 ottobre 2024, 10 luglio 2025 e 7 agosto 2025 hanno definito modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché le modalità operative per la presentazione delle pratiche al Registro delle Imprese.
Possono iscriversi nella Sezione speciale le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA e che svolgono un’attività economica compatibile con gli ambiti culturali previsti dai decreti attuativi.
Le informazioni e le modalità per l'iscrizione sono disponibili nel " Manuale operativo per l’invio telematico delle richieste di iscrizione alla sezione speciale delle imprese culturali e creative agli uffici del Registro delle Imprese".
E' disponibile il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese-Campagna bilanci 2025" (vers.21/03/2025)
Da marzo 2023 il progetto per la “Digitalizzazione degli sportelli SUAP & SUE” impegna il Sistema camerale in ragione dell’accordo stipulato tra Unioncamere e il Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
L’obiettivo principale del Progetto è quello di incrementare la diffusione e la qualità delle piattaforme digitali utilizzate nell’ambito dell’ecosistema degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) dal livello attuale, disciplinato dalla norma del 2010, a quello ben più strutturato e performante che si è delineato con la pubblicazione del nuovo Allegato tecnico del D.P.R. 160/2010 e delle nuove Specifiche tecniche, disciplinato con il Decreto Interministeriale del 26 settembre 2023 (G.U. 25.11.2023) che individua le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
Il Vademecum allegato ha l’obiettivo di accompagnare e supportare i Comuni che adottano piattaforme diverse da quella messa a disposizione dal Sistema camerale nel passaggio alla nuova architettura del Sistema informatico degli Sportelli Unici (SSU) che, ricordiamo, riguarda tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP e dovrà completarsi entro la data del 25 luglio 2025.
Nella parte finale dell’allegato sono riportati i portali di supporto dedicati.
Referente Territoriale del Progetto PNRR "Digitalizzazione SUAP&SUE" referente.toscana@unioncamere.it .