Visto Potere di Firma

Descrizione

La Camera di commercio può apporre su determinati documenti, a richiesta dell’interessato, il cosiddetto visto poteri di firma quando ciò è necessario per l’espletamento di attività all’estero o per l’esportazione di prodotti.

Il visto dei poteri di firma può essere apposto su:

 

  • Fatture destinate all'esportazione delle merci, in tale caso, le fatture dovranno essere timbrate e firmate solo da chi ha poteri di rappresentanza e, sulle stesse, verrà apposto un "visto dei poteri di firma".
  • Contratti, Procure, Mandati di rappresentanza, in tal caso, la documentazione, firmata da colui che ha i poteri di firma, dovrà essere presentata con allegata la traduzione in italiano e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che la traduzione in italiano corrisponde a quanto riportato in lingua.

La modalità di richiesta del visto su fatture o documenti è esclusivamente telematica tramite applicativo CERT'O, analogamente a quanto avviene per la richiesta di Certificato di Origine.

 

Le fatture e i documenti non potranno contenere indicazioni sull'origine delle merci, dichiarazioni negative o discriminatorie (es. dichiarazione anti-israeliana) incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali.

 

Il timbro apposto sul documento è solo ed esclusivamente in duplice lingua (italiano/inglese).

 

Le fatture e i documenti devono essere firmati digitalmente preferibilmente con firma PADES.

Costi

I diritti di segreteria ammontano a Euro 3,00 per ogni visto apposto.

 

Ultima modifica: Venerdì 12 Luglio 2019