Mediazione

Descrizione

Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

Nessuna decisione viene imposta: se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo, se ciò non avviene, possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.

Il D. Lgs 28/2010, sulla mediazione civile e commerciale, prevede, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, l’obbligatorietà di esperire un tentativo di mediazione per le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

 

Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:

 

quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, responsabilità medica, responsabilità da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura (art. 5/comma 1 D.Lgs. 28/2010) quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal Giudice quando è previsto da un’apposita clausola del contratto sottoscritto quando le parti si accordano in tal senso

 

La legge prevede che il tentativo di mediazione debba essere esperito presso un organismo presente nella circoscrizione territoriale del giudice di competenza.

Il Servizio di Conciliazione della Camera di commercio di Arezzo - Siena è competente per le circoscrizioni dei Tribunali di Arezzo e Siena.

L’attuale formulazione dell’art. 4 del D. Lgs 28/2010 prevede la derogabilità alla competenza territoriale su accordo delle parti

L'Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Arezzo - Siena è iscritto al numero 58 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Attivare la mediazione

Chi intende avviare una mediazione, deposita una domanda presso la segreteria utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal sito.

Le domande di avvio o di adesione alla mediazione e ogni altra comunicazione dovrà essere inviata:

via PEC all'indirizzo  cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it oppure depositata manualmente o per raccomandata A.R. presso una della sedi dell'Ente (solo soggetti non dotati di PEC).

 

 

Alla presentazione della domanda di mediazione si potrà chiedere che gli incontri si svolgano presso la sede di Arezzo (Via L. Spallanzani 25 – Arezzo), oppure presso la sede di Siena (Piazza Matteotti, 30 – Siena).

Inoltre ciascuna parte può richiedere di partecipare agli incontri di mediazione da remoto, in videoconferenza: in questo caso è necessario essere in possesso di dispositivo di dispositivo di firma digitale o, in subordine, delegare alla firma un terzo che ne sia provvisto (per i dettagli vedi “mediazione in modalità telematica”)

Sarà cura della segreteria convocare le parti al primo incontro di mediazione.

Il servizio di mediazione offerto dalla Camera di commercio di Arezzo – Siena è reso in base a quanto disposto dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio camerale n. 15 del 27/05/2019.

Mediazioni obbligatorie in materia di energia elettrica

Il D. L. vo 130/2013, di recepimento della Direttiva 2013/11/UE, ha apportato delle modifiche alla parte V del D. L. vo 206/2005 (Codice del Consumo) attualizzando l’art. 2 comma 24 lett. b) della legge 481/95, ed attribuendo alla Autorità il potere di regolamentare le modalità di svolgimento delle procedure di composizione in via conciliativa delle controversie con gli utenti, configurate come condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie.

Tali procedure conciliative – obbligatorie dal 01/01/2017 per il settore energia - sono state regolamentate dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i Servizi Idrici con la Deliberazione 5 Maggio 2016 209/2016/E/com la quale, all’art. 14 dell’All. A prevede la possibilità di esperimento dei tentativi di conciliazione presso le Camere di Commercio, previa stipula di apposito protocollo d’intesa tra l’Autorità stessa ed Unioncamere.

Il protocollo tra Unioncamere e l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i Servizi Idrici è stato siglato in data 28 Dicembre 2016 e regolarmente recepito, per cui la Camera di Commercio di Arezzo – Siena è in grado di gestire validamente tali procedure e dispone di mediatori specificamente formati nella materia e periodicamente aggiornati. Gli accordi eventualmente raggiunti hanno efficacia di titolo esecutivo

Per depositare questo tipo di mediazioni devono essere utilizzati i moduli di attivazione delle mediazioni (vedi sezione modulistica). 

Mediazioni obbligatorie in materia di comunicazioni elettroniche

Nel Maggio del 2019 è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e Unioncamere Nazionale, che stabilisce le modalità ed i principi applicabili alle conciliazioni gestite dalle Camere di Commercio relativamente alle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.

L’iniziativa dà continuità alla collaborazione, avviata nel 2012, al fine di consentire ai servizi di media/conciliazione delle Camere di Commercio, in seguito alla approvazione all’Intesa, di gestire i tentativi obbligatori previsti dalla normativa per le controversie del settore.

Rispetto ai precedenti protocolli sono state apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

  • L’obbligo per AGCom di istituire l’elenco degli organismi di conciliazioni delle CCIAA aderenti al Protocollo e la pubblicazione dello stesso sul sito dell’Autorità;
  • La promozione dell’utilizzo degli strumenti di conciliazione on-line;
  • La revisione delle tariffe, con la previsione di spese di avvio e spese di mediazione conformi a quelle stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico per la conciliazione in materia di consumo di cui al D. Lgs n. 130 del 2015 al fine di favorire l’utilizzo dello strumento e l’adesione delle aziende del settore.

La Camera di Commercio di Arezzo – Siena ha aderito al Protocollo e può pertanto gestire validamente i procedimenti di conciliazione in materia di comunicazioni.

Gli eventuali accordi hanno valore di titolo esecutivo.

Ai procedimenti conciliativi in materia di comunicazioni elettroniche vengono applicate speciali tariffe, inferiori a quelle ministeriali previste per le mediazioni di cui al D. Lgs 28/2010.

Per il deposito delle istanze devono essere utilizzati i moduli di attivazione delle mediazioni (vedi sezione modulistica).

Tariffario

Le nuove tariffe di mediazione sono determinate dal DM 150/2023, in vigore dal 15-11-2023.

Vedasi file allegato "Tariffe mediazione DM 150/2023"


N.B. Si avvisa che le fatture relative alle indennità di mediazione possono essere intestate esclusivamente alle parti coinvolte nella mediazione. Non è possibile effettuare l'intestazione delle fatture allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione, come previsto dalla Risoluzione n. 331350 del 13/06/1981 - Ministero Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.

In presenza di più soggetti costituenti un unico centro di interessi verrà emessa un'unica fattura nei confronti del capofila.

 
Mediazione in modalità telematica

In base all’art. 8 bis del D. Lgs 28/2010, introdotto dal D. Lgs n. 149 del 10/10/2022 (“Riforma Cartabia”) ed entrato in vigore il 28/02/2023, quando gli incontri di mediazione si svolgono in modalità telematica, i verbali vengono redatti in formato nativo digitale e le sottoscrizioni dei partecipanti (parti sostanziali ed avvocati) devono essere apposte mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

In questi casi la parte sostanziale non munita di dispositivo di firma digitale, potrà conferire ad altri - avvocato o altra persona di sua fiducia - procura speciale alla sottoscrizione digitale in suo nome e conto, utilizzando il modello sottostante (“Procura speciale alla mediazione”).

Il modello può essere utilizzato anche per conferire ad altri procura sostanziale ai fini della sostituzione in mediazione.

 

 

Ultima modifica: Venerdì 15 Marzo 2024