Bilanci

 

Descrizione

In base al disposto dall’art. 31 della L. 340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico.

In entrambi i casi occorre utilizzare il software Fedraplus (o programmi compatibili), compilando il modello B ed intercalare S (nei casi dovuti).
La versione aggiornata della modulistica informatica da utilizzare per questo adempimento è disponibile sul sito www.registroimprese.it  – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o sul sito http://webtelemaco.infocamere.it .

Il deposito del bilancio non deve essere trasmesso con la ComUnica ad eccezione del deposito del bilancio finale di liquidazione che rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese:

 

  • Società a responsabilità limitata
  • Società per azioni
  • Società in accomandita per azioni
  • Società cooperativa
  • Società estere con sede in Italia
  • Geie
  • Consorzi con qualifica di confidi
  • I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.
  • Contratti di Rete di Imprese
  • Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali
  • Startup innovative

 

Sono obbligati al deposito annuale del bilancio consolidato presso il Registro Imprese:

 

  • Società a responsabilità limitata
  • Società per azioni
  • Società in accomandita per azioni
  • Società cooperativa
  • Società di persone
Tassonomia

La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2019 è la versione "2018-11-04", pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e scaricabile dal portale di XBRL Italia.

Dal 01/03/2019 la versione di tassonomia "2018-11-04", deve essere utilizzata obbligatoriamente per gli esercizi chiusi dal 31/12/2018.

I consorzi e i contratti di rete con soggettività giuridica che chiudono l'esercizio il 31.12.2018, devono depositare la situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 2019 e potranno utilizzare, fino a tale data, la precedente tassonomia 2017-07-06 o, facoltativamente, la nuova tassonomia 2018-11-04.

Di seguito si indica la tassonomia da utilizzare in funzione della data di inizio e fine esercizio

 

Esercizio chiuso dal 31/12/2018:

 

  • versione 2018-11-04

 

Inizio esercizio dal 1/1/2016 o successivo ma chiuso prima del 31/12/2018:

 

  • versione 2018-11-04
  • versione 2017-07-06

 

Inizio esercizio antecedente al 01/01/2016:

 

  • versione 2015-12-14 o successive.

 

Le precedenti versioni sono state definitivamente dismesse.

Costi

Diritti di segreteria

 

 

Per il deposito del bilancio consolidato si applicano gli stessi diritti di segreteria dovuti per il deposito del bilancio d’esercizio.

 

 

Modalità Telematica:

 

  • Bilancio di esercizio ed elenco soci - Euro 62,70
  •  
  • Bilancio di esercizio delle cooperative sociali - Euro 32,70
  •  
  • Per il deposito del solo elenco soci - Euro 62,70
  •  
  • Per il deposito a rettifica del bilancio d’esercizio - Euro 62,70
  •  
  • Per il deposito a rettifica dell'elenco soci - Euro 30,00

 

Su supporto digitale:

 

  • Bilancio di esercizio ed elenco soci - Euro 92,70
  •  
  • Bilancio di esercizio delle cooperative sociali - Euro 47,70
  •  
  • Per il deposito del solo elenco soci - Euro 92,70
  •  
  • Per il deposito a rettifica del bilancio d'esercizio - Euro 92,70
  •  
  • Per il deposito a rettifica dell'elenco soci - Euro 50,00

 

Imposta di bollo:

 

  • Per le società di capitali: Euro 65,00
  • Per le società di persone: Euro 59,00

 

Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria e l’imposta di bollo, laddove necessaria, verranno prelevati direttamente dal fondo utente, mentre per le pratiche su floppy digitale i suddetti importi devono essere pagati xcon pagoPA  https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAARSI

 

L’imposta di bollo per le pratiche digitali è versata alla Camera di Commercio di Arezzo - Siena dai soggetti obbligati, sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana numero 0058327 del 31 ottobre 2018.

 

Per gli atti esclusi dall’imposta di bollo, l’esenzione va indicata negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione.

 

Le cooperative sociali sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella (Allegato B) del D.P.R. 642/1972.

 

Le cooperative edilizie sono tenute al pagamento dell’imposta di bollo come precisato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna con parere del 20 gennaio 2006 (Prot. n. 909-2854/2006).

 

 

Ultima modifica: Venerdì 26 Febbraio 2021