Commercio all’Ingrosso

Descrizione

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali e a grandi consumatori.

 

Il commercio all'ingrosso non può essere svolto in forma ambulante.

 

L'attività di commercio all'ingrosso non può essere esercitata nello stesso locale di vendita in cui viene svolta quella al minuto, salvo deroghe disposte dalle Regioni.

 

Il commercio all’ingrosso può riguardare il settore alimentare oppure il settore non alimentare.

 

L'attività può essere svolta sia in forma individuale che societaria.

 

Possono esercitare l'attività in questione i soggetti che posseggono i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio (art. 71 D.Lgs. 59/2010).

 

In particolare, sono richiesti i requisiti di onorabilità previsti per il commercio al dettaglio.

 

Non sono, invece, richiesti i requisiti di professionalità per il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

 

Non possono essere considerati commercianti all'ingrosso sulla base della definizione fornita dalla legge:

 

  • gli industriali che vendono i loro prodotti a grossisti, a dettaglianti e ad utilizzatori professionali o in grande
  • gli artigiani che vendono i loro prodotti a grossisti, a dettaglianti e ad utilizzatori professionali o in grande
  • i produttori agricoli che vendono i loro prodotti a grossisti, a dettaglianti e ad utilizzatori professionali o in grande

 

 

Questi operatori infatti non acquistano merci ma materie prime che poi trasformano in quanto la loro attività prevalente è quella della produzione.

 

Requisiti morali

I requisiti morali sono stabiliti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (come modificato dal D. Lgs. 6/8/2012, n. 147):

 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

 

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
  • coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza

 

 

 

Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) e f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

 

Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Inizio attività

L'esercizio delle attività di vendita all'ingrosso, in linea generale, rientra nel principio della liberalizzazione.

 

A differenza di quanto previsto per il commercio al dettaglio, chi vuole avviare un esercizio di vendita all'ingrosso non ha particolari obblighi di natura amministrativa.

 

Con Accordo in Conferenza Unificata Governo, Regioni e Enti Locali del 22 febbraio 2018 sono stati approvati nuovi Moduli per l’inizio dell’attività di Commercio all’ingrosso alimentare e non alimentare.

 

La Regione Toscana, con Delibera di Giunta n. 292 del 26/03/2018, ha approvato il modulo unico regionale di Comunicazione per l’avvio di attività di commercio all’ingrosso.

 

Il modello unico regionale deve essere presentato al SUAP competente per territorio in tutti i casi in cui per lo svolgimento dell’attività sono necessarie altre Scia, comunicazioni ecc.. di competenza del SUAP o di altre amministrazioni.

 

Soltanto per il commercio all’ingrosso non alimentare, quando non sono previste altre comunicazioni, scia o altri adempimenti, la Comunicazione può essere presentata al SUAP oppure direttamente alla Camera di commercio.

 

La verifica del possesso dei requisiti morali (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010) è demandata alla Camera di commercio competente per territorio, sia per le Comunicazioni presentate ai Suap – che saranno trasmesse dai Suap alla Camera di commercio – sia per le Comunicazioni presentate direttamente al Registro delle Imprese.

 

La Tabella A allegata del D.Lgs. 222/2016 ha stabilito che all’inizio dell’attività di commercio all’ingrosso si applica il regime amministrativo della “Comunicazione”, la quale produce effetto dalla data di presentazione.

L’attività non può essere iniziata prima della presentazione della Comunicazione.

Nei casi in cui si applica il regime amministrativo della Scia condizionata, l’attività non può essere iniziata dalla data di presentazione della Comunicazione ma da una data successiva all’autorizzazione o altro atto di assenso adottato dall’amministrazione competente.

 

Ultima modifica: Venerdì 30 Aprile 2021