Sanzioni Registro Imprese - RI

Le sanzioni R.I. vengono applicate in caso di domande di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese presentate oltre il termine previsto dalla vigente normativa.:

  • “Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516”;
  • Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

In base al disposto dell’articolo 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 tali sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti in carica al momento della violazione tenuti a chiedere un’iscrizione o ad effettuare un deposito nel Registro delle imprese.

In tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima, ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione. Pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.
Il verbale di accertamento viene notificato a mezzo di raccomandata a/r agli obbligati principali all’indirizzo della residenza o del domicilio, se comunicato al Registro imprese, e all’obbligato in solido presso la sede legale con l’indicazione dei soggetti destinatari dell’accertamento.

Le sanzioni si applicano dal 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito (artt. 1187, 2963 cc). Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
NB: ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non può essere considerata giorno festivo e pertanto la scadenza non è prorogata.

In base al disposto dell'art. 16 della L. 689/81 è' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, trasmette pertanto a ciascun soggetto sanzionato il verbale di accertamento. L’obbligato principale deve pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento l’importo della sanzione contenuto nel proprio modello F23 e le spese del procedimento riportate nel bollettino che troverà allegato alla notifica.

Se il pagamento in misura ridotta non sarà effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento sarà trasmesso al Servizio Regolazione del Mercato U.O Sanzioni che, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Servizio il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.

 

Di seguito la tabella con gli importi delle sanzioni così come previsti dall'art. 16 della L. 689/81

 

 

IMPORTO SANZIONE IMPORTO
PAGAMENTO LIBERATORIO
Denunce e comunicazioni presentate
entro 30 giorni successivi alla scadenza
min € 34,33
max € 344,00
€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate
oltre 30 giorni successivi alla scadenza
min € 103,00 
max € 1.032,00
€ 206,00
     
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi
alla scadenza
min € 45,78
max € 458,67
€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi
alla scadenza
min € 137,33
max € 1.376,00
€ 274,66


 

Prescrizione della Sanzione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 legge n. 689/81).

 

Annullamento dei Verbali di Accertamento in Autotutela

Il Soggetto interessato può presentare motivata istanza di annullamento per erroneo accertamento, in questo caso l’ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni, annulla il verbale dando comunicazione del provvedimento all’impresa.

 

Rimborsi

Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello dovuto, è possibile chiederne il rimborso. La domanda, trattandosi di introiti erariali, deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate competente per territorio.

Ultima modifica: Mercoledì 19 Giugno 2019