L'impresa che intende svolgere l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione deve presentare tramite ComUnica una pratica telematica, al Registro Imprese del luogo dove intende esercitare, avendo cura di allegare la S.C.I.A. e designare un Preposto alla gestione tecnica in possesso dei requisiti di cui L.82/1994 (richiesto solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione).
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31 gennaio 2007 (art.10), pubblicato in G.U. n.26 del 01/02/2007, a decorrere dal 2 febbraio 2007 sono stati modificati i requisiti per l'accesso a tale attività.
Pertanto, da tale data, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere A e B (pulizia e disinfezione), è unicamente necessario il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
Se l´impresa partecipa agli appalti indetti secondo la normativa comunitaria deve richiedere l´iscrizione in una fascia di classificazione in base al volume d´affari al netto dell´IVA.
L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.