Il diritto annuale è il tributo dovuto annualmente alla Camera di Commercio.
Soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale:
- imprese che al 1°gennaio dell’anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese istituito in attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel predetto registro nel corso dell'anno di riferimento (art. 3 del DM n. 359/2001) quali imprese individuali e societa’;
- soggetti iscritti solo nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) al 1° gennaio dell’anno di riferimento o che si iscrivono allo stesso in corso d’ anno (art. 18 L. 580/1993) quali:
- soggetti collettivi (fondazioni, associazioni...)
- persone fisiche (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
- unità locali di imprese con sede in altra provincia o all'estero
Non sono tenute al pagamento del diritto annuale:
- le imprese che al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il diritto annuale, risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
- le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre dell'anno precedente ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale;
- le società cooperative sciolte ai sensi dell'art. 2544 C.C., a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.
Le start up innovative e l’incubatore di start up innovative certificato sono esenti dal pagamento del diritto annuale (art. 26 comma 8 D.L. 179/2012).