- Descrizione
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Lo spedizioniere è colui che si assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e nell'interesse di colui che gli ha dato l'incarico e di effettuare eventualmente le operazioni accessorie al trasporto stesso (imballaggio, operazioni doganali).
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 76 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 l’elenco degli spedizionieri lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.
- Requisiti
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Lo spedizioniere deve possedere requisiti professionali e requisiti morali.
I requisiti professionali consistono in:
- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie giuridico-economiche;
- oppure aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1° livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedente alla data di presentazione della segnalazione certificata d inizio attività presso un’impresa del settore, comprovato da idonea documentazione che abbia esercitato legittimamente l’attività di spedizionieri;
- oppure aver conseguito un titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo).
I requisiti morali consistono nell’assenza di condanne per determinati reati e nell’assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.
In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998
Requisiti morali antimafia
In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.
Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia
L’impresa di spedizioni deve inoltre possedere i seguenti requisiti finanziari:
- versamento di una cauzione pari ad Euro 258,00 prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;
- capacità finanziaria (art. 6 della legge 1442/41) il cui limite minino è di Euro 100.000,00.
Le società con capitale sociale interamente sottoscritto e versato inferiore a € 100.000,00 hanno l’obbligo di integrarlo fino a tale limite con fideiussioni assicurative o bancarie
Le imprese individuali devono essere in possesso di immobili oppure di un deposito vincolato in denaro o titoli o polizza assicurativa o bancaria per l’importo minimo previsto di Euro 100.000,00.
- Inizio attività
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L'attività di spedizioni può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
In caso di Scia richiesta da società, l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo deve prevedere l’attività di spedizione.
Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di spedizione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti.
L'impresa di spedizioni ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica
In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’iscrizione.
Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cessazione e lo svincolo della polizza.
Se trattasi di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di spedizioniere dal Registro Imprese o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49.
- Revisione
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L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla data di presentazione della SCIA la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa. In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.
Riapertura dei termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere
Secondo quanto disposto dal comma 1134, lettera b) della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per i soggetti che alla data del 12 maggio 2012 esercitavano l'attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima e spedizione, ed erano iscritti nei relativi ruoli ed elenchi soppressi dal D. Lgs. 59/2010, sono stati riaperti i termini previsti dal D.M. 26/10/2011 fino alla data del 31/12/2019, per aggiornare la propria posizione nel Registro delle Imprese/Repertorio economico amministrativo (REA).
Entro lo stesso termine, i soggetti che, alla data del 12/05/2012, erano iscritti nei suddetti soppressi ruoli ed elenchi e che non svolgevano l'attività possono iscriversi nell'apposita sezione speciale REA persone fisiche al fine di conservare il requisito abilitante; si precisa che solo tale adempimento, nel caso di avvio dell'attività, consentirà di indicare nella SCIA l’iscrizione all'apposita sezione quale requisito professionale.