Decorsi i termini per il pagamento del diritto annuale subentra la riscossione coattiva dei tributi e contributi che il D.P.R. n. 602 del 1973, e successive modificazioni, affida ad Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia s.p.a.).
La riscossione nazionale dei tributi e contributi, nel caso in cui i contribuenti non adempiano volontariamente alle proprie obbligazioni tributarie e contributive, si basa sul ruolo che costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata degli stessi.
Si fa presente che la Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, provvede all'iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione.
Le informazioni su cartelle di pagamento o situazioni debitorie relative al diritto annuale possono essere fornite soltanto all'interessato (titolare o legale rappresentante) o a persona da lui delegata.
La delega è con firma semplice e con allegato copia del documento d'identità del delegante e del delegato.