Norme per Avvio Attività di Impresa

Descrizione

Per avviare e svolgere un'attività economica sono necessarie:

 

  • l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio (che non coincide necessariamente con l'avvio effettivo dell'attività che può avvenire contestualmente o in un secondo momento);
  • la comunicazione dell'avvio effettivo al REA - Repertorio Economico Amministrativo - da effettuare telematicamente attraverso la ComUnica entro 30 giorni, (in alcuni casi contestualmente all'avvio stesso), trascorsi i quali l'impresa è soggetta a sanzione amministrativa;
  • pratiche SUAP (comunicazioni, SCIA, autorizzazioni relativi al possesso di specifici requisiti morali e/o professionali).

 

Le pratiche SUAP non sono richieste per le attività libere ovvero non soggette al possesso di specifici requisiti.

 

La Banca dati ATECO è il sito che spiega gli adempimenti amministrativi necessari per svolgere l'attività di impresa secondo la classificazione Istat delle attività economiche. È possibile ricercare i codici ATECO, conoscere le norme associate, i requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per avviare la propria attività.

SUAP

Il SUAP è istituito dai comuni, che ne esercitano le funzioni singolarmente oppure in associazione con altri comuni. Salvo diversa scelta da parte del comune, al SUAP sono attribuite anche le competenze dello Sportello Unico per l'edilizia produttiva.

 

 

 

 

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione agli enti e organismi chiamati a effettuare i controlli (ATS, ARPA, VV.FF. ecc.), ed è unico punto di riferimento e centro di risposta per l'impresa.

 

Riceve e gestisce le seguenti diverse tipologie di procedimenti legati all'avvio e all'esercizio dell'attività, ridefiniti dal Decreto legislativo n.222/2016, cosiddetto "SCIA 2", in vigore dall'11 dicembre 2016:

 

  • semplici comunicazioni: producono effetto con la presentazione al SUAP;
  • SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività): l'attività può essere avviata alla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 giorni nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente;
  • SCIA unica: nei casi in cui occorrono più segnalazioni o comunicazioni, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello del comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 giorni nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente;
  • SCIA condizionata: nel caso in cui oltre alla SCIA siano necessarie anche altre autorizzazioni, l'interessato presenta le relative domande al SUAP, contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere avviata fino al rilascio delle autorizzazioni (che viene comunicato dal SUAP all'interessato);
  • autorizzazioni: è necessario un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, salvo i casi in cui si forma il silenzio-assenso decorso il termine.

 

Con la "SCIA 2" è stata introdotta una classificazione dettagliata di attività economiche e relativi requisiti e procedure necessarie per l'avvio dell'attività. Cerca la tua attività e verifica nel dettaglio procedure e requisiti

SCIA

Il Decreto legislativo n.222/2016, cosiddetto "SCIA 2", in vigore dall'11 dicembre 2016, ha ridefinito le diverse tipologie di procedimenti di SCIA (SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata) e introdotto una classificazione dettagliata delle diverse attività economiche e dei relativi requisiti e procedure necessari per il loro avvio.

 

Normalmente l'avvio di un'attività è soggetto alla presentazione ai SUAP di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale l'interessato autocertifica il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa.

 

La SCIA deve essere presentata entro il giorno dell'avvio dell'attività; produce effetti immediati e permette di avviare l'attività senza dover attendere verifiche o controlli preliminari.

 

La pratica SCIA deve essere presentata telematicamente al SUAP di competenza che rilascia la ricevuta che consente l'immediato avvio dell'attività.

 

 

 

 

Invio contestuale della SCIA al SUAP e al Registro Imprese

 

È consigliato presentare la pratica SCIA contestualmente alle pratiche Registro Imprese attraverso la ComUnica.

 

Possibilità che diventa obbligo nei casi di attività soggette a verifica della Camera di commercio (ingrosso, autoriparatore, installazione impianti tecnologici, pulizia, facchinaggio, mediatore, agente di commercio, spedizioniere) nelle quali l'avvio dell'attività (pratica REA) deve essere contestuale alla SCIA.

Requisiti professionali conseguiti all'estero

I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale acquisita all'estero e che intendono svolgere in Italia un'attività per la quale la Camera di commercio deve accertare il possesso dei requisiti professionali, devono rivolgersi al Ministero competente per ottenere il relativo decreto di riconoscimento.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico è competente per le seguenti attività:

 

  • installazione di impianti
  • autoriparazione
  • pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
  • agente di affari in mediazione
  • agente e rappresentante di commercio
  • mediatore marittimo
  • spedizioniere
  • commercio all'ingrosso
  • estetisti
  • acconciatori

 

Consulta la documentazione necessaria per queste attività sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Ottenuto il riconoscimento, occorre presentare la domanda di iscrizione/denuncia di inizio attività al Registro Imprese, documentando di essere in possesso:

 

  • del decreto di riconoscimento
  • della lettera ricevuta dal Ministero competente

Cittadini stranieri

I cittadini comunitari non necessitano del permesso di soggiorno per stabilirsi nel nostro paese (D.Lgs n. 30/2007).

Il titolo di soggiorno è la carta d'identità italiana rilasciata a seguito dell'ottenimento della residenza, obbligatoria per i cittadini che intendono stabilirsi nel nostro paese per un periodo superiore ai 90 giorni.

 

Per ottenere la residenza ci si deve rivolgere al Comune.

 

I cittadini comunitari non ancora formalmente residenti in Italia possono comunque avviare le pratiche telematiche al Registro Imprese.

 

I cittadini extracomunitari per iscriversi al Registro Imprese necessitano del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

Ultima modifica: Lunedì 26 Agosto 2019