Facchinaggio

L'impresa che intende svolgere l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, prevista dal D.M. 221/2003, per iscriversi al Registro delle Imprese o per aggiungere tali attività a quelle già esercitate deve presentare tramite ComUnica una pratica telematica, al Registro Imprese del luogo dove intende esercitare, avendo cura di allegare la S.C.I.A.

 

I soggetti giuridici che possono essere abilitati alle attività di cui sopra, sono le imprese singole o associate regolarmente iscritte al Registro delle imprese.

 

Poiché tale attività è prerogativa delle imprese non possono essere abilitate ad esempio le associazioni e tutti i soggetti “non imprese” disciplinati nel primo libro del codice civile.

 

Se l´impresa partecipa agli appalti indetti secondo la normativa comunitaria deve richiedere l´iscrizione in una fascia di classificazione in base al volume d´affari al netto dell´IVA.

 

L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

Ultima modifica: Martedì 29 Dicembre 2020