Start Up e PMI innovative

 

    DESCRIZIONE

    L’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la legge 17 dicembre 2012 n.221, ha istituito la sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle “Start up innovative”.

    Le start-up innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa, che hanno come scopo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, devono concretamente avere il centro dei propri interessi nel territorio italiano, non devono derivare da fusione o scissione societaria ed sono soggette a norme particolari relativamente al rapporto di lavoro, alla raccolta di capitali, alla gestione della crisi di impresa e agli oneri per l’avvio.

    Come previsto dalla legge, le start-up innovative hanno diritto ad una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc..

    Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le start-up siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

    La costituzione di una start-up innovativa può avvenire alternativamente con:

    un atto pubblico un atto informatico sottoscritto digitalmente dai soci contraenti ai sensi degli artt. 24 o 25 del codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), secondo il modello standard tipizzato approvato con il D.M. 17/02/2016, attualmente previsto esclusivamente per le società a responsabilità limitata.

    Requisiti

    L'articolo 25 del decreto legge 179/2012 conv. con legge 221/2012, ai fini del riconoscimento della qualifica di "Start-up" innovativa, prevede che le imprese debbano possedere una serie di requisiti.

     

    In particolare i requisiti obbligatori sono:

     

    • avere la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
    • essere costituite da non più di 60 mesi;
    • a partire dal secondo anno di attività, avere il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro
    • non distribuire e non aver distribuito utili;
    • avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
    • non essere costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda.

     

    e  possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

     

    • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
    • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata
    • almeno una privativa industriale o un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

     

    A seguito delle novità apportate dal D.Lgs. del 18.8.2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio, il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere del 17.11.2016, ha precisato che le startup innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la nota integrativa, nella quale devono essere descritte le spese di ricerca e sviluppo.

    Iscrizione con atto notarile

    E’ possibile richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale solo se la società possiede tutti i requisiti prescritti dalla legge. La domanda di iscrizione nell'apposita sezione deve essere presentata al Registro delle imprese competente unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti sottoscritta dal legale rappresentante.

     

    Tale domanda può essere presentata:

     

    • contestualmente alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo della società nel Registro delle imprese
    • successivamente all’iscrizione della società nel Registro delle imprese

     

    Per supportare le società nella predisposizione della domanda di iscrizione nella sezione speciale, con particolare riguardo ai contenuti più critici e complessi della stessa, si forniscono le seguenti indicazioni relative alla formulazione dell’oggetto sociale.

     

    • Prima della redazione dell’atto (costitutivo o modificativo) della società e prima dell'invio della domanda, al fine del buon esito della stessa, si consiglia di prestare attenzione a tutte le indicazioni date.

     

    Considerata la complessità della domanda, l’Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Arezzo-Siena fornisce anche un servizio di assistenza preventiva tramite la casella ………………….. alla quale è possibile inviare esclusivamente:

     

    • la bozza dell’oggetto sociale
    • la bozza della domanda compilata (solo per il riquadro 32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE del modello S1/S2).

    Conseguentemente l’Ufficio provvederà, in via preliminare, a verificarne la correttezza formale e a trasmettere la risposta alle seguenti condizioni:

     

    • la costituenda/costituita società che presenta la richiesta di assistenza deve avere la sede nella provincia di Arezzo o di Siena;
    • l’oggetto della e-mail deve riportare obbligatoriamente quanto segue: “Richiesta di assistenza start-up innovativa … (indicare la denominazione della società) costituita con atto notarile”;
    • nella e-mail deve essere riportato il nome e numero di telefono del contatto di riferimento;
    • la richiesta deve riguardare esclusivamente la verifica della bozza dell’oggetto sociale e della domanda precompilata per la sola parte relativa al riquadro 32;
    • la richiesta di assistenza deve essere inviata con un congruo anticipo poiché l’Ufficio, considerata la complessità della stessa, in questa fase meramente interlocutoria non è tenuto a rispettare alcun termine di legge, non essendo la stessa integrata in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge.

    I tempi di risposta dipenderanno unicamente dalla complessità e soprattutto dal numero delle richieste presentate.

     

    Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di sollecito che dovessero pervenire.

     

    In caso di regolarità formale delle bozze sottoposte alla richiesta di assistenza preliminare, l'Ufficio risponderà invitando la società a presentare la domanda, riservandosi tuttavia, in sede di istruttoria della domanda successivamente inviata, di eseguire un controllo di coerenza con le bozze oggetto di richiesta e tutti gli altri ulteriori controlli inerenti il procedimento che non possono essere eseguiti in sede di assistenza preliminare.

     

    In caso di irregolarità delle bozze, l'Ufficio inviterà la società a riformulare l'oggetto sociale o la domanda secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio.

     

    Qualora la risposta dell’Ufficio non dovesse pervenire nei trenta giorni dall’invio della richiesta di assistenza, e la società non potesse attendere ulteriormente, si suggerisce di presentare comunque al Registro delle imprese la domanda di iscrizione della società nella sezione speciale. In tal caso, l'Ufficio procederà all’istruttoria della domanda nei termini prescritti dalla legge.

     

    Autocertificazione del legale rappresentante

     

    Alle pratiche telematiche deve essere sempre allegato il file contenente la dichiarazione dei requisiti di impresa start up innovativa attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’identificazione della start-up.

    Tale dichiarazione deve essere predisposta in formato .pdf/A e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.

    Iscrizione con modello standard

    In seguito alle novità introdotte dall’articolo 4, comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 è possibile redigere l’atto costitutivo e lo statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative tramite l’'utilizzo di un modello standard tipizzato.

     

    Il sistema camerale ha realizzato tramite Infocamere una applicazione web per la predisposizione guidata di atto costitutivo e statuto accessibile dalla piattaforma disponibile su startup.registroimprese.it.

     

    Considerata la complessità della domanda, l’Ufficio del Registro delle imprese di Arezzo-Siena fornisce un servizio di assistenza preventiva tramite la casella .................... alla quale è possibile inviare:

     

    • la bozza dell'atto costitutivo e statuto compilati tramite la piattaforma
    • la bozza della domanda compilata (modello S1, modello S5, modello S, int. P per gli amministratori).

     

    Autocertificazione del legale rappresentante

     

    Alle pratiche telematiche deve essere sempre allegato il file contenente la dichiarazione dei requisiti di impresa start up innovativa attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’identificazione della start-up.

     

    Tale dichiarazione deve essere predisposta in formato .pdf/A e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.

     

     

     

    Costi

    Diritti di segreteria e imposta di bollo:

    L'istanza di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese è esente dal pagamento di diritti di segerteria e dell'imposta di bollo.

     

    Esenzione dal diritto annuale:

    Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le imprese start-up innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale.

    L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa, e dura comunque non oltre il periodo in cui la società può beneficiare della speciale disciplina.

     

    Esenzione dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo:

    Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le imprese start-up innovative sono esonerate dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese.

    L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il periodo in cui la società può beneficiare della speciale disciplina.

     

     

    Ultima modifica: Giovedì 11 Luglio 2019