Autoriparazione

Descrizione

Le imprese che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (Legge 122/92) sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Il SUAP provvederà a darne comunicazione agli uffici camerali per i controlli di competenza.

 

L'attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti.

 

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

 

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

 

L'attività di autoriparazione, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 224/2012, si distingue nelle attività di:

 

  • meccatronica;

  • carrozzeria;

  • gommista.

 

 

Attenzione: la L. n. 224/2012 (entrata in vigore il 5 gennaio 2013) ha modificato la L. 122/1992, creando l'attività di meccatronica - che va a sostituire le attività di “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”.

 

Le imprese che, alla data del 05/01/2013, erano già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.

 

Le imprese che, alla data 05/01/2013, erano già abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività fino al 05/01/2023, ovvero, se nati prima del 5/1/1958, possono proseguire l'attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.

 

Entro il 5/1/2023, i preposti di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lettere a) e c) della L. n. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l'attività di "meccatronica".

 

Requisiti

L'attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali e professionali.

I requisiti professionali devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall'impresa.

 

 

Requisiti morali

 

  • non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia;

  • non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 comma 1 lettera b) della legge n. 122/92.

 

Requisiti personali

 

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia;

  • non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva.

 

 

Requisiti professionali (è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati):

 

  • aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni (è sufficiente 1 anno se si è in possesso di titolo di studio tecnico-professionale attinente all'attività);

  • aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni;

  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l'attività;

  • essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14/12/1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18/4/94).

 

I soggetti che, ancorché non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (15/12/1994), dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

 

 

Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate:

 

  • titolare di un’impresa individuale;

  • socio/amministratore di società;

  • dipendente dell’impresa;

  • familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare della ditta individuale.

 

 

 

Ultima modifica: Martedì 29 Dicembre 2020