Agenti e Rappresentanti di Commercio

Descrizione

Per poter svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio è necessario avere almeno 18 anni di età e possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa. L’inizio dell’attività viene comunicata inviando una pratica telematica al Registro Imprese.

 

All'atto di cessazione dell'attività la persona fisica, in caso di impresa individuale, o legale rappresentante, in caso di società, al fine di conservare il proprio requisito professionale può entro 90 giorni dalla data di cessazione stessa iscriversi nell'apposita sezione del REA.

 

Sono incompatibili l´attività di lavoro dipendente da persone, associazioni od enti, privati o pubblici e l’attività di agente di affari in mediazione.

Non è incompatibile il lavoro dipendente part-time negli enti pubblici se non superiore al 50%.

 

Requisiti morali
  • non essere interdetto o inabilitato

 

  • non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale. La riabilitazione può essere chiesta dopo cinque anni dall’aver scontato la pena, dopo dieci anni se recidivi

 

  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

 

Tra i reati contro la fede pubblica rientravano l´emissione di assegni senza provvista e l´emissione di assegni senza autorizzazione del trattario depenalizzati con Decreto Legislativo n.507 del 30.12.1999 (in vigore dal 15.01.2000). Occorre, in caso di condanna precedente alla depenalizzazione, produrre l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione che dichiari cessati gli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (art. 1 legge 25.06.1999 n.205).

 

Requisiti professionali

diploma di scuola secondaria di secondo grado

 

  • ragioniere
  • perito commerciale
  • perito sezione commercio estero
  • perito aziendale e corrispondente in lingue estere
  • diploma istituti tecnici per il turismo
  • analista contabile
  • segretario d´amministrazione
  • operatore commerciale
  • operatore turistico

 

 

oppure diploma di laurea ad indirizzo commerciale

 

  • scienze politiche
  • scienze economiche marittime e statistiche
  • economia e commercio
  • giurisprudenza, sociologia
  • scienze economiche
  • scienze economiche bancarie
  • economia politica
  • economia aziendale
  • scienze bancarie e assicurative

 

 

oppure

 

  • esperienza lavorativa di un biennio di attività nell´ultimo quinquennio come dipendenti qualificati con mansioni di gestione e organizzazione delle vendite con adeguato inquadramento nei livelli del contratto collettivo di lavoro applicati. La sussistenza del requisito professionale sarà quindi principalmente valutata in base alla documentazione attestante le mansioni svolte.

 

 

oppure

 

  • coadiutore di titolare di attività di vendita adibito a mansioni commerciali per un biennio nell'ultimo quinquennio regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti

 

 

oppure

 

  • attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)

 

 

oppure

 

  • titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, avente attività di vendita con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite

 

La Camera di commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di studio o esperienza professionale) conseguite all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.

Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni sul sito al link "Servizi e professioni".

 

Coloro che non posseggono alcun requisito devono frequentare un apposito corso professionale e superare il relativo esame finale.

 

 

Ultima modifica: Martedì 29 Dicembre 2020