Sanzioni Amministrative

Descrizione

L’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio esamina i verbali elevati da altri uffici della stessa Camera di commercio e da vari organi di controllo (Registro Imprese, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.) per la violazione di norme nelle seguenti materie:

 

  • omessi e ritardati depositi al Registro Imprese
  • mancata iscrizione a Ruoli e Albi
  • sicurezza prodotti
  • etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari
  • contratti negoziati fuori dal locali commerciali
  • contratti a distanza

Pagare o contestare il verbale

La sanzione indicata nel verbale deve essere pagata entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale. Il pagamento della sanzione entro i 60 giorni estingue il procedimento.

 

In alternativa se l’interessato vuole contestare il verbale di violazione può presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione. Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire, in forma scritta, all’Ufficio Sanzioni amministrative della Camera di commercio competente per territorio entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.

 

Se il verbale viene contestato l’ufficio camerale preposto esamina gli argomenti esposti nello scritto difensivo o addotti nel corso dell’audizione e:

 

  • se ritiene fondato l’accertamento, determina l’importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione (ordinanza ingiuntiva di pagamento)
  • se invece l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti

Beni sequestrati

La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature. I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato.

L’Ufficio Sanzioni amministrative riceve in forma scritta esente da bollo le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza. L’opposizione può essere presentata in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi.

 

  • Se l’opposizione è accolta, l’Ufficio dispone con ordinanza il dissequestro.
  • Se l’opposizione è respinta, l’Ufficio dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.

 

Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.

Ordinanza ingiuntiva di pagamento

L’ordinanza ingiuntiva di pagamento è un titolo esecutivo. Il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica.

Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato e li libera entrambi.

 

Contro l’ordinanza ingiuntiva di pagamento è ammesso ricorso, entro il termine previsto per il pagamento, davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, competenti per territorio, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 22bis della legge 689/81. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.

 

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza e con istanza in bollo da Euro 16,00, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. L’Ufficio valuterà tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

 

Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

Esecuzione coattiva

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo al Concessionario. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.

 

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.

 

Dal 1 marzo 2008 le istanze di rateazione delle cartelle esattoriali devono essere presentate all'Agente della riscossione il quale, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

 

 

La Camera di Commercio di Arezzo -Siena , con Determinazione Presidenziale  n. 1 del 19 gennaio 2023 ha deciso di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228.

 

Ultima modifica: Giovedì 2 Febbraio 2023