Il Registro delle Imprese è composto da una “Sezione Ordinaria” e più “Sezioni Speciali”
- Sezione Ordinaria
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Sono obbligati a richiedere l’iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese:
- Imprenditori individuali che esercitano un’attività commerciale, così come definita dall’art. 2195 c.c.
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali
- Società coopertative
- Società consortili
- Consorzi con attività esterna Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
- Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000
- Società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Repertorio Economico Amministrativo
- Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
- Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale)
- Sezioni Speciali
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Sono obbligati a richiedere l’iscrizione in apposite Sezioni Speciali del Registro delle Imprese:
Ai sensi dell’art. 2 DPR 558/99:
- i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c.
- le società semplici di cui all’art. 2251 c.c.
- le imprese artigiane disciplinate dalla L. 443/85
Ai sensi del d.lgs. 96/2001:
- le società tra avvocati
Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.:
- le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del d.lgs. 155/2006:
- le imprese sociali
Ai sensi del d.l. 179/2012 conv. con legge 221/2012:
- le start-up innovative e gli incubatori certificati
Ai sensi del d.l. 3/2015 conv. con legge 33/2015:
- le PMI innovative
Dichiarazione di inizio attività
All’atto dell’iscrizione, le società (e le imprese individuali che decidono di iscriversi prima dell’inizio dell’attività, ad esempio perché hanno in corso attività organizzative o necessitano di aprire subito la partita IVA o attendono autorizzazioni), verranno iscritte con la dicitura “INATTIVA”.
Successivamente all’invio da parte della società (o dell’impresa) della comunicazione di inizio attività, verrà tolta la dicitura “INATTIVA” e verrà attribuito all’impresa il codice ATECO corrispondente all’attività dichiarata.
Il codice ATECO dichiarato all’Agenzia delle entrate deve essere congruente con l’attività dichiarata al Registro delle imprese.
Termini
Tutte le denunce, le iscrizioni e i depositi al Registro delle imprese devono essere effettuati entro il termine previsto dalla legge: solitamente 30 giorni, salvo casi particolari indicati nella Guida per l'iscrizione e il deposito degli atti nel Registro delle imprese.
Quando il termine cade di sabato o di giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 del DPR n. 558/99).
Sanzioni
La ritardata o omessa comunicazione al Registro delle imprese prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Per informazioni dettagliate sui costi consultare la tabella dei diritti di segreteria approvata con Decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze.